MOTORI
Gancio traino: normativa e modalità di utilizzo
Scritto il 2013-06-28 da Gaetano Scavuzzo su Guide

Fonte: fiatprofessional.it

Chi possiede una roulotte, un carrello tenda o un carrello per il trasporto di merca sa che un elemento fondamentale per spostarsi con la propria auto e con il “carico” al seguito è il gancio traino. Ne esistono principalmente di due tipologie: quello fisso che è sempre visibile nel posteriore dell’auto, e quello estraibile, che consente di “tirare fuori” il gancio dal profilo della vettura soltanto quando questo viene utilizzato. Il gancio da traino deve garantire la massima sicurezza e per tale motivo è necessario che superi un collaudo che ne accerti la robustezza, confermandone così l’omologazione.

A proposito del gancio traino e di tutte le operazioni per essere in regola bisogna fare riferimento all’articolo 78 del Codice della Strada che obbliga l’automobilista ad un aggiornamento della carta di circolazione a seguito del superamento di visita e prova di collaudo del gancio traino presso la motorizzazione civile. Allo sportello bisogna presentare una documentazione così composta: domanda redatta sul modello TT2119, dichiarazione di montaggio del gancio traino rilasciata dall’installatore, documentazione tecnica del gancio traino installato, fotocopia della carta di circolazione, versamenti di 25 euro per “tariffa motorizzazione” e 14,62 per imposta di bollo.

Una volta consegnata tutta la documentazione a questo punto si può prenotare il collaudo (escluso se il gancio è stato acquistato presso la Casa costruttrice) presso la Motorizzazione. Se il collaudo del gancio traino viene superato l’ente rilascerà un tagliando autoadesivo da aggiungere sulla carta di circolazione. Dopo aver ottenuto la “regolarizzazione” del gancio traino non resta che contattare la propria assicurazione per comunicare il dispositivo aggiunto, perché alcune compagnie prevedono l’aumento della polizza in caso di traino.

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