Dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014, su molte strade italiane è obbligatoria la circolazione per le automobili solo con pneumatici invernali o con catene da neve a bordo. Ormai non è più una novità, perchè questa norma è inserita nell'articolo 6, comma 4, lettera E del Codice della Strada, modificato con la legge numero 120 del 29 luglio 2010. In pratica, questa norma consente ad ogni ente di emettere un'ordinanza a favore del suddetto obbligo.
Tuttavia, trattandosi di una ordinanza e non di un obbligo vero e proprio stabilito per legge, il periodo di circolazione con pneumatici invernali o con catene da neve a bordo dipende dall'ente che gestisce le strade e varia da una zona all'altra zona dell'Italia. Lo stesso dicasi per l'obbligo che, per esempio, all'interno della regione Lombardia, vige per la provincia di Varese e non per la provincia di Milano.
Di regola, all'inizio di ogni tratto stradale dovrebbe essere stato installato il relativo cartello che indica l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo. Chi non rispetta tale obbligo, può incorrere in una sanzione che varia da 84 euro a 335 euro. Le catene a bordo devono essere conformi ai codici di omologazione CUNA NC 178-01 e ON-V 5117. Gli pneumatici invernali, invece, sono riconoscibili per la dicitura M+S e, talvolta, anche per il simbolo della neve. Altre caratteristiche delle gomme termiche sono il battistrada a lamelle e la mescola più morbida a base di silicio, per mantenere alta l'aderenza anche alle basse temperature, dai 7° centigradi in giù.